Oneri informativi per cittadini e imprese

La pubblicazione degli oneri informativi per cittadini e imprese è richiesta per le sole Amministrazioni dello Stato.
(Art. 34 ) Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.)

Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi

Decreto Legge n. 69/2013, Art. 29, c. 3;
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 12, c. 1-bis.

Data ultima modifica: 10 Novembre 2020