Informazioni ambientali

D. Lgs. 33/2013 art. 40
Ambiente e territorio

In questa pagina il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, stabilisce la pubblicazione di quanto sotto indicato:
"Art. 40 Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonchè dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonchè le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto".

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- PROTEZIONE CIVILE REGIONE PIEMONTE

  • Prevenzione del rischio sismico Si comunica che la Regione Piemonte, proseguendo il percorso di riordino, snellimento e semplificazione dei procedimenti riguardanti le costruzioni in zona sismica, ha approvato, con la D.G.R. n. 10-4161 del 26 novembre 2021, le nuove procedure di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico allineate con la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887.

Le nuove disposizioni trovano applicazione dal 1° febbraio 2022

– Clicca sul link sopraindicato (“Prevenzione del rischio sismico”) per consultare i provvedimenti relativi e la nuova modulistica regionale –

- RIFIUTI (Produzione della raccolta differenziata del Comune (ISPRA - Catasto nazionale dei rifiuti)

Data ultima modifica: 25 Maggio 2025